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[1]Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica si distinguono in:

  • a)ufficiali in servizio permanente;
  • b)ufficiali in congedo.

[2]Gli ufficiali in congedo si suddividono alla loro volta in quattro categorie:

[3]1ª) complemento;

[4]2ª) ausiliaria;

[5]3ª) congedo provvisorio;

[6]4ª) riserva.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art1 · fonte del testo