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[1]Sino al 31 dicembre 1930 gli ufficiali dell'arma aeronautica esclusi definitivamente dall'avanzamento ad anzianita' sino al grado di colonnello, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento a scelta per i gradi di generale possono essere trattenuti in servizio fino a che conserveranno l'idoneita' al proprio grado, secondo il giudizio motivato ed insindacabile delle Commissioni di avanzamento, le quali dovranno annualmente pronunciarsi in merito.

[2]In caso di divergenza di giudizio delle Commissioni decidera' il Ministro. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 marzo 1930, n. 337

11

La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1930

Confronto con la versione in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930. 84 parole tolte, 72 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: Per la prima applicazione della presente legge e' data facolta' al Ministero della guerra di emanare, di concerto con quelli della marina e della aeronautica, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

tolto: Data a Roma, addi' 11 marzo 1926aggiunto: Sino al 31 dicembre 1930 gli ufficiali dell'arma aeronautica esclusi definitivamente dall'avanzamento ad anzianita' sino al grado di colonnello, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento a scelta per i gradi di generale possono essere trattenuti in servizio fino a che conserveranno l'idoneita' al proprio grado, secondo il giudizio motivato ed insindacabile delle Commissioni di avanzamento, le quali dovranno annualmente pronunciarsi in merito.

tolto: VITTORIO EMANUELE.

tolto: Mussolini - Volpi.

tolto: Visto, il Guardasigilli: Roccoaggiunto: In caso di divergenza di giudizio delle Commissioni decidera' il Ministro.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 marzo 1930, n. 337

    La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art101 · fonte del testo