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[1]Sino al 31 dicembre 1930 gli ufficiali dell'arma aeronautica esclusi definitivamente dall'avanzamento ad anzianita' sino al grado di colonnello, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento a scelta per i gradi di generale possono essere trattenuti in servizio fino a che conserveranno l'idoneita' al proprio grado, secondo il giudizio motivato ed insindacabile delle Commissioni di avanzamento, le quali dovranno annualmente pronunciarsi in merito.
[2]In caso di divergenza di giudizio delle Commissioni decidera' il Ministro. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 marzo 1930, n. 337
11La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
