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[1]L'ufficiale perde nel ruolo organico un numero di posti commisurato al tempo in cui sia stato:

[2]1°) detenuto per condanna o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

[3]2°) detenuto in attesa di giudizio seguito da condanna a pena restrittiva della liberta' personale;

[4]3°) sospeso dall'impiego;

[5]4°) in aspettativa per motivi privati.

[6]La misura e le modalita' della deduzione sono stabilite dal regolamento.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art12 · fonte del testo