Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →

[1]Non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi tassativamente specificati dalla legge per reclutamento o per cambio di categoria.

[2]I trasferimenti di ruolo, senza promozione, sono fatti con decreto ministeriale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art14 · fonte del testo