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[1]Non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi tassativamente specificati dalla legge per reclutamento o per cambio di categoria.
[2]I trasferimenti di ruolo, senza promozione, sono fatti con decreto ministeriale.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954
