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[1]I tenenti dei carabinieri Reali provenienti da altre armi assumono l'anzianita' determinata dalla data di trasferimento nella nuova arma.
[2]I tenenti dei carabinieri Reali ritrasferiti nell'arma di provenienza riprendono l'anzianita' originaria.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954
