Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →

[1]I tenenti dei carabinieri Reali provenienti da altre armi assumono l'anzianita' determinata dalla data di trasferimento nella nuova arma.

[2]I tenenti dei carabinieri Reali ritrasferiti nell'arma di provenienza riprendono l'anzianita' originaria.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art15 · fonte del testo