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L'anzianita' relativa dei tenenti dei carabinieri Reali trasferiti nell'arma con la stessa data e' determinata dall'anzianita' che avevano nell'arma di provenienza, ed a parita' di essa, nei modi stabiliti dall'articolo 9.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art16 · fonte del testo