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[1]Entro due anni dal trasferimento nell'arma, non compreso in questo termine il tempo eventualmente passato in aspettativa, i tenenti dei carabinieri Reali provenienti dalle altre armi possono essere ritrasferiti nell'arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto.

[2]Nel detto termine di tempo non s'intende compreso il servizio prestato nello squadrone carabinieri guardie del Re.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art17 · fonte del testo