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[1]Il grado e' dato con decreto Reale, ed e' rappresentato dai rispettivi distintivi.

[2]Il grado e' indipendente dall'impiego.

[3]L'esercizio della professione di ufficiale costituisce l'impiego.

[4]Non sono concessi gradi onorari.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art2 · fonte del testo