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[1]L'aspettativa e' la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

  • a)riduzione di quadri;
  • b)prigionia di guerra;
  • c)infermita' temporanee provenienti da cause di servizio;
  • d)infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio;
  • e)motivi privati.

[2]E' disposta a domanda o d'autorita' per le cause a), c), d); di diritto per la causa b); soltanto a domanda per la causa e).

[3]Le cause indicate alle lettere c) e d) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella della lettera e) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art23 · fonte del testo