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[1]Verificandosi una riduzione di quadri sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedono i rispettivi quadri ed a preferenza quelli che ne facciano domanda.

[2]Gli ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento non potranno esservi collocati che a domanda.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art24 · fonte del testo