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Nei collocamenti d'autorita' in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorita' in aspettativa per la stessa causa.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954
