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[1]L'aspettativa non puo' durare piu' di tre anni tranne che per prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

[2]La durata dell'aspettativa per motivi privati non puo' essere inferiore a quattro mesi e sara' indicata nel relativo decreto.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art29 · fonte del testo