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[1]Salvo i casi ammessi per legge, o di speciale autorizzazione Sovrana, non puo' dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 39° anno di eta'.

[2]L'ufficiale, provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non puo' dimettersi dal grado finche' conservi l'attitudine al servizio di riserva o non abbia raggiunto il limite d'eta' stabilito per detto servizio.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art3 · fonte del testo