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Per il richiamo in servizio effettivo gli ufficiali in aspettativa hanno diritto a due terzi dei posti, che si rendano vacanti nei rispettivi quadri e gradi in ordine:

  • a)di decorrenza dell'aspettativa o di ritorno dalla prigionia di guerra, e, a parita' di data, di anzianita': gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e per prigionia di guerra;
  • b)di ricupero dell'idoneita' incondizionata al servizio: gli ufficiali in aspettativa per infermita', con precedenza, a parita' di data, per chi era affetto da infermita' provenienti da cause di servizio;
  • c)di scadenza dell'aspettativa: gli ufficiali in aspettativa per motivi privati, e d'anzianita' a parita' di data.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art30 · fonte del testo