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Gli ufficiali, ai quali per ragione d'anzianita' spetti l'inscrizione nel quadro d'avanzamento, debbono, se idonei al servizio e salva ad essi la facolta' di rinunciare all'avanzamento, essere richiamati immediatamente in servizio effettivo; e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art31 · fonte del testo