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Agli ufficiali inscritti nei quadri d'avanzamento, i quali, in ordine d'iscrizione nei medesimi, vengano investiti, con decreto Reale, delle funzioni nel grado superiore, e a quelli a cui spetti la promozione a posti gia' vacanti, si applica il limite di eta' prescritto pel grado superiore.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art37 · fonte del testo