Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 1927 al 1 maggio 1954. 122 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: L'ufficiale puo' inoltre essere dispensato dal servizio permanente, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, quando non possegga le qualita' necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri.
tolto: L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale su proposta del Ministro competente, e' subordinata alle seguenti condizioni:
tolto: a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di ufficiali che rivestano il grado di generale o di colonnello o di gradi corrispondenti nella Regia marina o nella Regia aeronautica;
tolto: b) al parere delle competenti commissioni od autorita' previste dalle vigenti leggi per l'accertamento della idoneita' all'avanzamento, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado, arma o corpo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art38bis · fonte del testo