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[1]((L'ufficiale puo' inoltre essere dispensato dal servizio permanente, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, quando non possegga le qualita' necessarie che diano garanzia di un pieno adempimento dei suoi doveri.5

[2]L'attuazione del relativo provvedimento, da adottarsi con decreto Reale su proposta del Ministro competente, e' subordinata alle seguenti condizioni:

  • a)alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di ufficiali che rivestano il grado di generale o di colonnello o di gradi corrispondenti nella Regia marina o nella Regia aeronautica;
  • b)al parere delle competenti commissioni od autorita' previste dalle vigenti leggi per l'accertamento della idoneita' all'avanzamento, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado, arma o corpo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica)).
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

5

Il Regio D.L. 20 gennaio 1927, n. 119, convertito senza modificazioni dalla L. 18 dicembre 1927, n. 2456 ha disposto (con l'art. 16, comma 2) che "All'ufficiale dispensato a norma del presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 38 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica stabilite per gli ufficiali non idonei agli uffici del grado".

Testo in vigore dal 4 marzo 1927 al 1 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art38bis · fonte del testo