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Il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, e la dispensa dal servizio permanente sono attuati con decreto Reale, nel quale e' indicata la causa del provvedimento.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art43 · fonte del testo