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[1]L'anzianita' e' assoluta e relativa.

[2]L'anzianita' assoluta consiste nella durata della permanenza nel grado, salvo le modificazioni apportate ai termini di legge.

[3]L'anzianita' relativa consiste nell'ordine di precedenza gerarchica dell'ufficiale nei ruoli del grado, e ne determina il posto tra i colleghi.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art5 · fonte del testo