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Fuori dei casi previsti dall'art. 71 e salvo le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione, alla detenzione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954
