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[1]Nel caso di sospensione precauzionale di cui al primo comma dell'art. 66 il procedimento disciplinare dovra' essere iniziato non oltre sei mesi dalla sospensione.
[2]Ove pero' tale procedimento non possa avere inizio entro detto termine, l'ufficiale potra' essere confermato nella sospensione.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954
