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[1]Nel caso di sospensione precauzionale di cui al primo comma dell'art. 66 il procedimento disciplinare dovra' essere iniziato non oltre sei mesi dalla sospensione.

[2]Ove pero' tale procedimento non possa avere inizio entro detto termine, l'ufficiale potra' essere confermato nella sospensione.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art67 · fonte del testo