Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954. Leggi il testo vigente →
La durata della sospensione disciplinare non puo' essere inferiore a due mesi ne' superiore a dodici e sara' indicata nel decreto con cui viene inflitta.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954
