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L'ufficiale, responsabile di atti reputati incompatibili con il grado, potra' essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari se, a suo avviso, egli sia ancora meritevole di conservare il grado.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art73 · fonte del testo