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L'ufficiale non puo' essere sottoposto a Consiglio di disciplina se: a) non gli siano stati prima comunicati personalmente o per il tramite dell'autorita' militare che lo ha in forza, gli addebiti mossigli e non sia stato invitato a prender visione degli atti relativi; b) non abbia presentato le sue giustificazioni nei termini fissatigli.

Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1930

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urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art74 · fonte del testo