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Qualora tenuto anche conto dei casi di esenzione e di esclusione di cui all'art. 83 non siavi un ufficiale di pari grado piu' anziano di quello sottoposto a Consiglio, viene designato a far parte del Consiglio di disciplina l'ufficiale meno anziano del grado immediatamente superiore.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 luglio 1927
