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[1]E' presidente del Consiglio di disciplina l'ufficiale di arma o corpo combattente piu' elevato in grado, ed, a parita' di grado, il piu' anziano.23
[2]Il presidente designa fra i membri un segretario.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 11 luglio 1942, n. 913
23La L. 11 luglio 1942, n. 913 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La distinzione tra armi o corpi combattenti e non combattenti stabilita negli articoli 78 e 85 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 397, modificata dalla legge 17 marzo 1930-VIII, n. 337, e dal R. decreto-legge 25 giugno 1931-IX, n. 939, convertito nella legge 17 dicembre 1931-X, n. 1701, nonche' nelle tabelle allegati 2 e 4, e' abolita nei confronti degli ufficiali della Regia marina".
Testo in vigore dal 10 settembre 1942 al 1 maggio 1954
