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[1]((Il presidente invita i membri del Consiglio procedere ad un accurato esame degli atti, concedendo a tal uopo un congruo termine.
[2]Solo dopo aver ricevuto assicurazione scritta dell'avvenuto esame, il presidente fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se alla data stabilita non s presentera' ne' fara' constare d'esserne legittimamente impedito, il Consiglio procedera' in sua assenza.
[3]Ove occorra, la riunione potra' essere prorogata dal presidente)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
