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[1]Per determinare l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianita' di grado, si applica la norma di cui al precedente articolo.
[2]A parita' di eta', si raffrontano le anzianita' successivamente nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parita' di anzianita'.
[3]In tal grado, pero', l'ufficiale che ha goduto di avanzamenti speciali deve essere considerato come avente la stessa anzianita' assoluta gia' posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo cui trovasi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subito deduzioni di anzianita'.
Testo in vigore dal 15 marzo 1926 al 1 maggio 1954
