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[1]((E' in facolta' del Ministro di ordinare la rinnovazione del Consiglio di disciplina.
[2]Il Ministro non potra' scostarsi nelle sue decisioni dal parere del Consiglio, se non in favore dell'ufficiale.
[3]In caso di rinnovazione, la decisione verra' presa dopo il parere dell'ultimo Consiglio)).
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
