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((I tenenti colonnelli di milizia territoriale che, in seguito alla soppressione della milizia stessa, hanno chiesto ed ottenuto di essere trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento, possono, a loro domanda, e da presentarsi non oltre il 31 dicembre 1926, far passaggio nella riserva anche quando non abbiano raggiunto il 58° anno di eta')).
Testo in vigore dal 30 marzo 1926 al 1 maggio 1930
