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[1]Sono abrogate le disposizioni relative all'aspettativa speciale, di cui alle leggi 3 luglio 1902, n. 247, 19 luglio 1909, n. 493, 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, ed ogni altra disposizione che non sia compatibile con quelle della presente legge.

[2]I gradi onorari concessi sono conservati ad personam. 11

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 17 marzo 1930, n. 337

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La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 maggio 1930

Confronto con la versione in vigore dal 30 marzo 1926 al 1 maggio 1930. 54 parole tolte, 53 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: I tenenti colonnelli di milizia territoriale che, in seguito alla soppressione della milizia stessa, hanno chiesto ed ottenuto di essere trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento, possono, a loro domanda, e da presentarsi non oltre il 31 dicembre 1926, far passaggio nella riserva anche quando non abbiano raggiunto il 58° anno di eta'aggiunto: Sono abrogate le disposizioni relative all'aspettativa speciale, di cui alle leggi 3 luglio 1902, n. 247, 19 luglio 1909, n. 493, 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, ed ogni altra disposizione che non sia compatibile con quelle della presente legge.

aggiunto: I gradi onorari concessi sono conservati ad personam.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 17 marzo 1930, n. 337

    La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-03-11;397~art95bis · fonte del testo