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[1]Sono abrogate le disposizioni relative all'aspettativa speciale, di cui alle leggi 3 luglio 1902, n. 247, 19 luglio 1909, n. 493, 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, ed ogni altra disposizione che non sia compatibile con quelle della presente legge.
[2]I gradi onorari concessi sono conservati ad personam. 11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 marzo 1930, n. 337
11La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
