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I tenenti colonnelli di milizia territoriale che, in seguito alla soppressione della milizia stessa, hanno chiesto ed ottenuto di essere trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento, possono, a loro domanda, e da presentarsi non oltre il 31 dicembre 1926, far passaggio nella riserva anche quando non abbiano raggiunto il 58° anno di eta'.11
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 marzo 1930, n. 337
11La L. 17 marzo 1930, n. 337 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che dopo l'art. 93 e' inserito un nuovo art. 94 ed un nuovo art. 95. Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che conseguentemente si determina lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Testo in vigore dal 1 maggio 1930 al 1 maggio 1954
