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Ferme restando le disposizioni dell'articolo 99:
- a)agli ufficiali collocati in congedo provvisorio prima dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione;
- b)agli ufficiali collocati in ausiliaria prima dell'entrata in vigore della suddetta legge continuano ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
