Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 69 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ferme restando le disposizioni dell'articolo 99:
tolto: a) agli ufficiali collocati in congedo provvisorio prima dell'entrata in vigore della legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026, continuano ad applicarsi, se piu' favorevoli, le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione;
tolto: b) agli ufficiali collocati in ausiliaria prima dell'entrata in vigore della suddetta legge continuano ad applicarsi le disposizioni in base alle quali furono costituiti in detta posizione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art102 · fonte del testo