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[1]Per gli ufficiali fuori quadro e fuori organico continuano ad avere vigore le disposizioni contenute nelle legge 16 giugno 1935, anno XIII, n. 1026, e successive modificazioni per quanto si riferisce:
- a)alla permanenza degli ufficiali stessi nelle suddette categorie ed al loro impiego in incarichi di organico;
- b)al trattamento economico di fuori quadro, di fuori organico e di ausiliaria;
- c)alla validita', agli effetti della pensione, del servizio prestato nelle categorie stesse.
[2]Gli ufficiali fuori quadro e fuori organico possono essere trasferiti, a domanda, nella riserva; le domande debbono essere presentate entro il 1° luglio 1940-XVIII; i trasferimenti avranno luogo sotto la data del 31 luglio 1940-XVIII.
[3]Agli ufficiali collocati nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nel presente comma compete l'indennita' speciale annua stabilita dall'articolo 48 e per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso.
[4]Gli ufficiali che non presenteranno la domanda di cui al comma precedente saranno trasferiti nella riserva all'atto del compimento del periodo di permanenza massima nelle categorie fuori quadro e fuori organico previsto dalla citata legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 e successive modificazioni; a tali ufficiali non compete, durante la permanenza nella riserva, l'indennita' speciale annua stabilita dall'articolo 48.
[5]Gli ufficiali collocati nella riserva ai sensi del terzo comma del presente articolo percepiranno, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennita' di ausiliaria per il periodo di tempo e nella misura ai quali avrebbero avuto diritto ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
[6]All'atto della cessazione del periodo di percezione dell'indennita' di ausiliaria - durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 % - si fa luogo nei confronti degli ufficiali di cui al comma precedente alla liquidazione di una nuova pensione computando a meta' il periodo di tempo trascorso nella riserva.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
