Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 301 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Per gli ufficiali fuori quadro e fuori organico continuano ad avere vigore le disposizioni contenute nelle legge 16 giugno 1935, anno XIII, n. 1026, e successive modificazioni per quanto si riferisce:
tolto: a) alla permanenza degli ufficiali stessi nelle suddette categorie ed al loro impiego in incarichi di organico;
tolto: b) al trattamento economico di fuori quadro, di fuori organico e di ausiliaria;
tolto: c) alla validita', agli effetti della pensione, del servizio prestato nelle categorie stesse.
tolto: Gli ufficiali fuori quadro e fuori organico possono essere trasferiti, a domanda, nella riserva; le domande debbono essere presentate entro il 1° luglio 1940-XVIII; i trasferimenti avranno luogo sotto la data del 31 luglio 1940-XVIII.
tolto: Agli ufficiali collocati nella riserva ai sensi delle disposizioni contenute nel presente comma compete l'indennita' speciale annua stabilita dall'articolo 48 e per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso.
tolto: Gli ufficiali che non presenteranno la domanda di cui al comma precedente saranno trasferiti nella riserva all'atto del compimento del periodo di permanenza massima nelle categorie fuori quadro e fuori organico previsto dalla citata legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 e successive modificazioni; a tali ufficiali non compete, durante la permanenza nella riserva, l'indennita' speciale annua stabilita dall'articolo 48.
tolto: Gli ufficiali collocati nella riserva ai sensi del terzo comma del presente articolo percepiranno, in aggiunta al trattamento di quiescenza, l'indennita' di ausiliaria per il periodo di tempo e nella misura ai quali avrebbero avuto diritto ai sensi delle disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.
tolto: All'atto della cessazione del periodo di percezione dell'indennita' di ausiliaria - durante il quale la ritenuta in conto entrate Tesoro viene operata in ragione del 6 % - si fa luogo nei confronti degli ufficiali di cui al comma precedente alla liquidazione di una nuova pensione computando a meta' il periodo di tempo trascorso nella riserva.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art104 · fonte del testo