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[1]Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresi' essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:
- a)gli ufficiali, fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, la' dove esista, e dei corpi e servizi, dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per constatato aggravamento di ferite od infermita' riportate in guerra; sempre che tali ferite od infermita' diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
- b)gli ufficiali, fino al grado di colonnello compreso, mantenuti in servizio permanente effettivo delle varie armi anche se del ruolo mobilitazione la' dove esista e dei corpi e servizi.
[2]La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorita' sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite delle quattrocentocinquanta unita', temporaneamente aumentato di ottanta unita', di cui all'articolo precedente.
[3]La riassunzione degli ufficiali mantenuti in servizio viene effettuata sentito il parere del collegio medico legale e di apposita commissione nominata dal Ministro per la guerra.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 19 febbraio 1948
