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[1]Nella categoria degli ufficiali riassunti possono altresi' essere trasferiti a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sempre quando siano stati riconosciuti idonei alla riassunzione in servizio sedentario, solamente:

  • a)gli ufficiali, fino al grado di colonnello compreso, in servizio permanente delle varie armi, anche se del ruolo mobilitazione, la' dove esista, e dei corpi e servizi, dichiarati permanentemente inabili al servizio militare incondizionato per constatato aggravamento di ferite od infermita' riportate in guerra; sempre che tali ferite od infermita' diano titolo alla riassunzione in base alle norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
  • b)gli ufficiali, fino al grado di colonnello compreso, mantenuti in servizio permanente effettivo delle varie armi anche se del ruolo mobilitazione la' dove esista e dei corpi e servizi.

[2]La domanda di riassunzione deve essere presentata entro un mese dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorita' sanitaria ed il trasferimento viene effettuato entro il limite delle quattrocentocinquanta unita', temporaneamente aumentato di ottanta unita', di cui all'articolo precedente.

[3]La riassunzione degli ufficiali mantenuti in servizio viene effettuata sentito il parere del collegio medico legale e di apposita commissione nominata dal Ministro per la guerra. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45

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Il D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che salvo quanto disposto dagli artt. 9, 13, 14 e 15 del presente decreto sono soprressi i ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio di cui agli articoli del capo IV, titolo IX, della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni ed all'art. 38 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 30 giugno 1947.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1948 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 19 febbraio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45

    Il D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che salvo quanto disposto dagli artt. 9, 13, 14 e 15 del presente decreto sono soprressi i ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio di cui agli articoli del capo IV, titolo IX, della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni ed all'art. 38 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 30 giugno 1947.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art108 · fonte del testo