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[1]L'anzianita' assoluta dell'ufficiale che abbia cessato di essere inscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subira', all'atto della riammissione, una deduzione pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservarla parzialmente o integralmente.

[2]Non si fara' luogo a tale deduzione per gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati reintegrati nel grado dopo essere stati cancellati dai ruoli per aver assunto servizio effettivo, col grado di ufficiale, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia forestale, nella Milizia della strada, nella Milizia portuaria, nel corpo di polizia dell'Africa italiana.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art11 · fonte del testo