Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 101 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'anzianita' assoluta dell'ufficiale che abbia cessato di essere inscritto nei ruoli e che sia riammesso nei ruoli stessi subira', all'atto della riammissione, una deduzione pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservarla parzialmente o integralmente.
tolto: Non si fara' luogo a tale deduzione per gli ufficiali delle categorie in congedo i quali siano stati reintegrati nel grado dopo essere stati cancellati dai ruoli per aver assunto servizio effettivo, col grado di ufficiale, nella Regia marina, nella Regia aeronautica, nella Regia guardia di finanza, nella Milizia forestale, nella Milizia della strada, nella Milizia portuaria, nel corpo di polizia dell'Africa italiana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art11 · fonte del testo