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Le domande di riassunzione in servizio di cui al precedente articolo 110 debbono essere presentate entro tre mesi dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorita' sanitaria. Il detto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge se il giudizio definitivo dell'autorita' sanitaria sia stato gia' comunicato all'interessato prima di tale data.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 19 febbraio 1948
