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Le domande di riassunzione in servizio di cui al precedente articolo 110 debbono essere presentate entro tre mesi dalla data della comunicazione del giudizio definitivo dell'autorita' sanitaria. Il detto termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge se il giudizio definitivo dell'autorita' sanitaria sia stato gia' comunicato all'interessato prima di tale data. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45
5Il D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che salvo quanto disposto dagli artt. 9, 13, 14 e 15 del presente decreto sono soprressi i ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio di cui agli articoli del capo IV, titolo IX, della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni ed all'art. 38 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 30 giugno 1947.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1948 al 1 maggio 1954
