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[1]Agli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento per gli ufficiali del servizio permanente.
[2]Cessando dal servizio permanente gli ufficiali riassunti in servizio sedentario sono collocati nella riserva.
[3]Agli ufficiali riassunti collocati nella riserva per una delle cause indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 48 compete l'indennita' annua speciale stabilita in detto articolo per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso. Agli ufficiali suddetti non si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato articolo 48.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 19 febbraio 1948
