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[1]Agli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, qualunque sia la categoria dalla quale provengono, si applicano le disposizioni stabilite dalla presente legge e dal relativo regolamento per gli ufficiali del servizio permanente.

[2]Cessando dal servizio permanente gli ufficiali riassunti in servizio sedentario sono collocati nella riserva.

[3]Agli ufficiali riassunti collocati nella riserva per una delle cause indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 48 compete l'indennita' annua speciale stabilita in detto articolo per il periodo di tempo indicato nell'articolo stesso. Agli ufficiali suddetti non si applicano le disposizioni contenute nell'ultimo comma del citato articolo 48. 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45

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Il D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che salvo quanto disposto dagli artt. 9, 13, 14 e 15 del presente decreto sono soprressi i ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio di cui agli articoli del capo IV, titolo IX, della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni ed all'art. 38 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 30 giugno 1947.

Testo in vigore dal 19 febbraio 1948 al 1 maggio 1954

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 febbraio 1948

Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 19 febbraio 1948.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45

    Il D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che salvo quanto disposto dagli artt. 9, 13, 14 e 15 del presente decreto sono soprressi i ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio di cui agli articoli del capo IV, titolo IX, della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni ed all'art. 38 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 30 giugno 1947.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art113 · fonte del testo