Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1948 al 1 maggio 1954. 83 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: A norma dell'articolo 22 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli ufficiali invalidi di guerra riassunti il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non e' di ostacolo al conseguimento di una pensione normale quando l'invalido venga ad acquistarne diritto indipendentemente dall'invalidita'.
tolto: I criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale sono quelli stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art117 · fonte del testo