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[1]A norma dell'articolo 22 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli ufficiali invalidi di guerra riassunti il godimento di una pensione o di un assegno di guerra non e' di ostacolo al conseguimento di una pensione normale quando l'invalido venga ad acquistarne diritto indipendentemente dall'invalidita'.
[2]I criteri per la valutazione del servizio militare e delle campagne di guerra agli effetti della eventuale liquidazione della pensione normale sono quelli stabiliti dal regolamento approvato con Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2163. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45
5Il D.Lgs. 20 gennaio 1948, n. 45 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera h)) che salvo quanto disposto dagli artt. 9, 13, 14 e 15 del presente decreto sono soprressi i ruoli degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio di cui agli articoli del capo IV, titolo IX, della legge 9 maggio 1940, n. 369, e successive modificazioni ed all'art. 38 del regolamento per l'esecuzione della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito. Ha inoltre disposto (con l'art. 20, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 30 giugno 1947.
Testo in vigore dal 19 febbraio 1948 al 1 maggio 1954
