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[1]L'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente costituisce l'impiego.

[2]L'impiego puo' cessare, essere tolto o sospeso nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

[3]L'ufficiale in servizio permanente non puo' esercitare alcuna altra professione, eccetto i casi previsti dalla presente legge o da disposizioni speciali, ne' ricoprire l'uffici, di podesta' o le cariche di preside o vice preside o rettore di provincia.

Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art14 · fonte del testo