Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 maggio 1954 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Provvedimento abrogato dalla l. 10 aprile 1954, n. 113.
Abrogato dal 1 maggio 1954
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954. 63 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'esercizio della professione di ufficiale in servizio permanente costituisce l'impiego.
tolto: L'impiego puo' cessare, essere tolto o sospeso nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.
tolto: L'ufficiale in servizio permanente non puo' esercitare alcuna altra professione, eccetto i casi previsti dalla presente legge o da disposizioni speciali, ne' ricoprire l'uffici, di podesta' o le cariche di preside o vice preside o rettore di provincia.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 10 APRILE 1954, N. 113
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-05-09;369~art14 · fonte del testo