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[1]L'aspettativa non puo' durare piu' di tre anni consecutivi, tranne che per prigionia di guerra, e cessa, normalmente, col cessare della causa che l'ha determinata.
[2]Verificandosi una causa diversa da quella che determino' l'aspettativa, l'ufficiale puo' essere trasferito ad altra aspettativa, purche', complessivamente, non si ecceda il limite di tre anni, salvo il caso della prigionia di guerra.
Testo in vigore dal 15 maggio 1940 al 1 maggio 1954
